Art. 2.
(Commissione permanente per le terapie integrate).

      1. Il Ministro della salute, con proprio decreto, istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione permanente per le

 

Pag. 4

terapie integrate, di seguito denominata «Commissione permanente».
      2. La Commissione permanente indica i termini e i criteri secondo i quali formulare programmi di medicina omeopatica, di agopuntura e di fitoterapia da attuare nell'ambito del Piano sanitario nazionale (PSN) e promuove la corretta divulgazione dei princìpi della medicina omeopatica, dell'agopuntura e della fitoterapia.
      3. La Commissione permanente, in attesa di idonei provvedimenti per l'inserimento delle discipline di cui all'articolo 1 nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, indica le modalità alle quali devono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione, nell'ambito delle aziende sanitarie locali (ASL), di presìdi omeopatici, agopunturali e fitoterapici nonché i criteri per stipulare le convenzioni e gli accreditamenti delle strutture private.
      4. La Commissione permanente stabilisce i criteri ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono uniformarsi per l'istituzione nell'ambito di ciascuna ASL di presìdi veterinari omeopatici e agopunturistici.
      5. La Commissione permanente dura in carica quattro anni ed è composta da dodici membri: due nominati dal Ministero della salute, di cui uno con funzione di presidente, uno nominato dal Ministero dell'università e della ricerca e tre per ognuno delle tre terapie interessate. Il segretario della Commissione permanente è un funzionario del Ministero della salute con qualifica funzionale non inferiore all'area C, posizione economica C2.
      6. La copertura finanziaria delle eventuali spese sostenute dalla Commissione permanente è posta a carico del Ministero della salute nell'ambito degli stanziamenti di bilancio esistenti.